Art. 17.
(Nucleo provinciale di polizia tributaria).

      1. Il nucleo provinciale di polizia tributaria assolve i compiti di direzione e di organizzazione dei servizi operativi della polizia tributaria, nonché le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
      2. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un dirigente con grado non inferiore a quello di primo dirigente, alle cui dipendenze operano funzionari con il grado non inferiore a commissario di terza qualifica, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), che hanno il compito di dirigere e di organizzare quanto attiene al servizio d'istituto.
      3. Presso ogni nucleo provinciale è istituito un servizio tecnico-logistico-amministrativo per fare fronte ai compiti di cui al comma 1 nell'ambito territoriale di competenza. Il servizio dipende dalla direzione

 

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regionale di cui all'articolo 15 competente per territorio.
      4. Al servizio di cui al comma 3 è preposto un funzionario con grado non inferiore a commissario di terza qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).